Una recente sentenza del Tribunale di Roma, la n. 2188/2021, ribadisce un punto di vista molto temuto dalle Banche, quello cioè che i contratti di mutuo debbano non soltanto precisare esplicitamente che, se per il rimborso delle rate viene proposto (come avviene nella pressoché totalità dei casi) un ammortamento alla francese, in quale regime di capitalizzazione questo venga sviluppato, ma che la differenza tra la rata calcolata nell’ambito di una capitalizzazione composta e quella che si sarebbe avuta se si fosse adottato un metodo di capitalizzazione semplice può essere considerata un costo implicito ed occulto del mutuo stesso, come tale da inserire nel calcolo del TEG nel rispetto dell’articolo 644 c.p..

In estrema sintesi, il Giudice di Roma, coadiuvato da una professoressa dell’Università La Sapienza di Roma, scelta come CTU in sostituzione di un precedente consulente il cui operato non lo aveva evidentemente convinto,

  1. in primo luogo ritiene che, da parte dell’intermediario, ci sia stato un vizio di trasparenza nel non aver precisato in contratto il regime di capitalizzazione con il quale era stato sviluppato piano di ammortamento, vizio che potrebbe condurre anche a problemi di violazione dell’articolo 117 del TUB, che impone la forma scritta per qualunque condizione collegata al contratto di finanziamento;
  2. ritiene, inoltre, che, indipendentemente dal fatto che il cliente fosse posto a conoscenza, implicitamente o esplicitamente, di tale caratteristica, resta l’evidenza che la differenza tra la rata calcolata in regime di capitalizzazione composta e la rata che deriva da un alternativo, e sempre possibile, calcolo in regime di capitalizzazione semplice debba essere considerato un costo occulto da considerare ai fini del corretto calcolo del TEG;
  3. deduce, infine, che l’inclusione di tale costo nel TEG potrebbe portare conseguenze importanti sia sotto il profilo dell’eventuale difformità rispetto al TEG dichiarato in contratto sia, soprattutto, sotto il profilo della verifica del superamento delle soglie usurarie.

Nel caso di specie, il Magistrato, sulla base della CTU, ha rilevato l’usura pattizia e ricondotto il mutuo a gratuità.

Goal della bandiera per la Banca, il fatto che non sia stata riconosciuta la presenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese oggetto del giudizio.